Littleone 2009-2012 - Показать сообщение отдельно - ***замуж за итальянца***
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Старый 12.06.2011, 01:08
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Per potersi sposare occorre procedere alla richiesta di pubblicazione. La richiesta di pubblicazione deve essere presentata in uno dei Comuni di residenza degli sposi. E' indispensabile che gli interessati contattino l'ufficio competente (Ufficio Matrimoni, Ufficio di Stato Civile) con un adeguato anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Per richiedere la pubblicazione occorre che uno dei futuri sposi si rechi all'Ufficio Matrimoni del Comune di residenza, compili un modulo di richiesta e fissi un appuntamento. All'appuntamento fissato per la pubblicazione dovranno presentarsi entrambi gli sposi. Occorre presentare il passaporto o la carta di identita;. L'intenzione di sposarsi viene resa pubblica con l'affissione della pubblicazione. Poiche; le condizioni per potersi sposare sono regolate dalle leggi del paese di appartenenza, il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia deve procurarsi il nulla-osta (c.d. "capacita; di contrarre matrimonio secondo la propria legge nazionale") rilasciato dal Consolato straniero in Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato. Per alcuni Paesi il nulla-osta puo; essere sostituito dal certificato di capacita; matrimoniale esente da legalizzazione o da altra documentazione. Secondo l'articolo 116 del codice civile, inoltre, lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile il certificato di nascita proveniente dal proprio paese d’origine tradotto e autenticato presso l’ambasciata italiana del paese di provenienza e un documento (Permesso o Carta di Soggiorno) attestante la regolarita; del soggiorno nel territorio italiano. L'obbligatorieta; di quest'ultimo documento e; stata sancita dal Decreto Sicurezza (Legge 15 luglio 2009, n. 94) approvato il 15 luglio 2009.

L'articolo 116 del Codice Civile disciplina questa materia:

"ARTICOLO 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita; competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e; sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero e; tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85 (Inderdizione per infermita; di mente), 86 (Liberta; di stato), 87 (Parentela, affinita;, adozione e affiliazione), nn.1, 2 e 4, 88 (Delitto) e 89 (Divieto temporaneo di nuove nozze). Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti)".

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, all’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte le seguenti parole: «nonche; un documento attestante la regolarita; del soggiorno nel territorio italiano».
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"Si vis pacem, para bellum"
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